Nozioni “storiche”:

il decreto Gasparri, D.l. 148/2002 dettava i principi fondamentali in materia di installazione e modifica delle categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, concedendo maggiori libertà nell’installazioni di dette infrastrutture;

i ripetitori telefonici vennero considerati alla stregua delle opere di urbanizzazione primaria – quali strade, fogne, pubblica illuminazione, ecc., in quanto impianti di pubblica utilità non erano soggetti alla normativa inerente le distanze previste per i restanti manufatti edilizi; per contro la norma prevedeva una distanza minima di 70 metri da abitazioni private, scuole, ospedali, ecc.

In seguito entrò in vigore il Codice delle Comunicazioni Elettroniche – tuttora normativa di riferimento – che, contrariamente, non prevede alcuna distanza minima di sicurezza.

Indicazioni normative:

appurato quanto sopra preme sottolineare come il Codice delle Comunicazioni Elettroniche prevede comunque dei limiti di installazione ed il rispetto di distanze di sicurezza, accertati dagli Enti locali, oltre al preventivo parere dell’Arpa che accerti il rispetto dei limiti di emissione fissati per Legge.

L’articolo 86 e seguenti del Decreto Legislativo 259 / 2003 regolano la disciplina per l’installazione degli impianti di telefonia mobile, differente sarà l’iter autorizzativo a seconda della potenza dell’impianto che si intende installare.

Preme significare che l’Ente Locale (Comune) ha il solo compito di valutazioni in ordine al rispetto della normativa urbanistica – rispetto del piano regolatore, delle aree verdi, ecc – spetta invece alla Regione e allo Stato la valutazione relativa alla tutela della salute. Pertanto i Comuni non hanno possibilità di interferire sulla scelta del luogo dell’installazione ne hanno diritto a stabilire limiti di distanza, sicurezza, altezza, ecc., tali limitazioni, poste appunto a sicurezza della salute dei cittadini, sono di esclusiva competenza dello Stato.