Premessa:
poiché in presenza di regole non chiare in materia condominiale, del lungo iter deliberativo e della difficoltà a mettere in accordo tutti i Condomini, le società di telecomunicazioni, e non, sono orientate a richiedere che le delibere assembleari siano assunte con una maggioranza di almeno i 2/3 dei millesimi totali, che i verbali siano redatti in modo dettagliato e completo e che non vi siano, già in tale sede, criticità con Condomini dissenzienti.
Indicazioni generiche:
la normativa e la giurisprudenza in materia sono da sempre in evoluzione e, pertanto, lacunose ciò anche a causa della rapidità con cui la rete cellulare si sia, e si stia, sviluppando sia in quantità sia in tecnologia.
Le sentenze nel tempo si sono susseguite cercando di definire se l’installazione sia da considerarsi innovazione o meno, se gli effetti giuridici concessi ed acquisiti siano reali o obbligatori e, in base alle diverse interpretazioni, venivano fissati i millesimi assembleari necessari per deliberare.
Ultima interpretazione viene data dalla Sezione unite della Corte di cassazione con sentenza n. 8434 del 30/04/2020 le quali ritengono vincolante la tipologia di contratto stipulato:
nel caso in cui il condominio conceda a terzi il diritto personale di edificare (contratto atipico di concessione ad aedificandum) sul lastrico solare, di godere e disporre della struttura realizzata per l’intera durata del rapporto e di eliminare l’opera edificata al termine del rapporto (pertanto con rinuncia da parte del concedente agli effetti dell’accessione), la delibera dovrà essere presa con la maggioranza richiesta per gli atti di ordinaria amministrazione in prima o seconda convocazione dell’assemblea condominiale (maggioranza intervenuti, 1/2 dei millesimi in prima convocazione e 1/3 in seconda) se di durata inferiore ai nove anni;
nel caso in cui il contratto come sopra abbia durata superiore i nove anni o sia costituito un diritto di superficie, anche temporaneo, la delibera dovrà essere presa con approvazione di tutti i Condomini, ex art. 1108, comma 3 c.c.
Quanto sopra salvo ogni caso concreto che, considerati gli elementi di fatto, potrebbe, in giudizio, qualificare il contratto in maniera diversamente.
Conclusioni:
considerando quanto in premessa e quanto menzionato in merito all’evoluzione delle norme e della giurisprudenza si ritiene che per rendere semplice e lineare la decisione condominiale sarebbe conveniente assumere la delibera assembleare con l’unanimità degli intervenuti e di stipulare il contratto solo dopo che siano trascorse le tempistiche di Legge per attivare le possibili opposizioni da parte di eventuali Condomini dissenzienti.
Oltre a ciò, si consiglia di non procedere in caso via sia una discrepanza sulla questione evitando così inutili e costose battaglie legali, senza il beneficio della ricezione del canone di locazione!
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